Cassazione penale, sez. IV, Sentenza 16/03/2020 n° 10175
In riferimento alla sentenza n. 10175/2020, la Corte di Cassazione Sez. IV penale si esprime in merito alla responsabilità medica per omissione, dunque all’accertamento del nesso causale relativamente al giudizio controfattuale essenziale per determinare in quale misura si possa determinare l’incidenza salvifica di cure omesse da parte del medico, operando un giudizio di alta probabilità logica prendendo in riferimento non solo gli accertamenti scientifici ma considerando le condizioni di salute del paziente, quindi nel caso concreto.
La Suprema Corte ha chiarito che in materia di responsabilità medica, il rispetto delle linee guida presenti presso la comunità scientifica non determina l’esonero dalla responsabilità penale del medico, dovendo egli di volta in volta accertarsi se le condizioni cliniche del paziente necessitino un percorso terapeutico differente rispetto a quelle enunciate dalle predette linee guida.
Nel caso di specie, un medico in servizio presso il reparto di cardiologia, viene condannato per omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 del codice penale, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili. Nella fattispecie in esame il medico cagionava il decesso della paziente a causa di insufficiente cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per trombosi venosa profonda, con colpa consistita in imprudenza e negligenza, in particolare modo nell’omessa prescrizione e somministrazione di adeguata terapia, la quale se fosse stata tempestivamente somministrata alla paziente, avrebbe potuto evitare il decesso.
Avverso la sentenza pronunciata in primo grado e confermata dal giudice in appello, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione deducendo molteplici motivi, rigettati dalla Corte di legittimità relativamente a un giudizio che non tenga conto delle condizioni fisiche del paziente nel caso concreto, ma che si limiti al mero rispetto delle linee guida dell’ente sanitario di riferimento, quindi omettendo di anteporre il bene ‘’vita’’ del soggetto paziente, ma conferendo precedenza alle linee guida, considerate mere raccomandazioni.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo, ritenendo corretta l’individuazione da parte del Giudice di secondo grado sulla causa del decesso, in quanto ritenuta prevedibile ed evitabile. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha considerato la posizione del sanitario quindi sussiste sempre un’assunzione diretta da parte del sanitario di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, in virtù di comprendere le patologie esistenti e sulla possibile esistenza di eventuali condizioni di rischio.
Nello specifico la Corte richiama un noto principio secondo il quale la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma con l’esercizio delle visite quotidiane del paziente e la gestione dello stesso, assume quindi nei suoi confronti una garanzia di fatto, il quale si traduce nella presa a carico del bene protetto.
Alla luce dei fatti, la pronuncia si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. Sez. Unite 11/07/2020, Franzese, con riferimento specifico alla colpa professionale del medico, asserendo che deve risultare "giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica") circa l’accertamento del nesso di causalità, nel merito la corte ritiene di dover affiancare all’analisi della patologia accertata in capo al paziente, le diverse terapie adottabili e il grado di efficacia delle stesse, in virtù delle quali, il nesso causale può ritenersi sussistente sulla base dei due aspetti appena citati, nel momento in cui viene omessa la possibilità di applicazione di una terapia e i suoi relativi effettivi positivi in capo al paziente, sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, non solo affidandosi a dettami scientifici predeterminati in base a meri dati statistici, quanto più si presume la necessità di adattarsi alla condizione del paziente nella sua situazione reale, al fine di garantire la primarietà della salute dello stesso.
In conclusione, si precisa l’attenzione alle cd linee guida, per definizione ’’raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti’’- ai sensi del d.l. 229/99 che vincola - l’erogazione dell’assistenza, dei servizi, e delle prestazioni sanitarie da parte del SSN a prove scientifiche di significativo beneficio in termini di salute. Al piano Sanitario Nazionale è affidato il compito di indicare un primo gruppo di linee guida e i relativi percorso terapeutici’’. In tal senso si esprime la Corte di legittimità in cui afferma la non vincolatività delle predette linee guida mirate al mero accertamento della condizione clinica in cui versa il paziente, bensì affermando la doverosità di valutare sulla base della patologia e sulla sua gravità, l’applicazione di un trattamento terapeutico.